CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI
TURISTICI
1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.
Premesso che:
a) il decreto
legislativo n. 111 del 17.3.95 d’attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a
protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art.
3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore
ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico
(ai sensi dell’art. 6 del d. lgs. 111/95), che è documento indispensabile per
accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti
Condizioni generali di contratto.
La nozione di
‘pacchetto turistico’ (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”,
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di
durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio (omissis) ... che costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
2. FONTI LEGISLATIVE. Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato,
oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia
che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero,
sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L.
27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale
relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché
dal sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.
3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA. L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare
in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori
catalogo sono,estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore,
estremi della polizza assicurativa responsabilità civile, periodo di validità
del catalogo o programma fuori catalogo, cambio di riferimento ai fini degli
adeguamenti valutari, giorno o valore;
4. PRENOTAZIONI. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione delle
prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma,
anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi
venditrice.
Le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio
carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI. La misura dell’acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico, da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto
della richiesta impegnativa e la data entro cui prima della partenza dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro.
Il mancato pagamento
delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
6. PREZZO.I prezzi indicati sono da
intendersi per persona a settimana, salvo diversamente specificato. Il prezzo
del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni, si farà riferimento al corso dei
cambi ed ai costi di cui sopra, in vigore alla data di pubblicazione del
programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del
pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda
tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE. Il consumatore può recedere dal contratto,
senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della
partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo,
senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo,
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria
decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In
difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato –al
netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma- l’importo della penale
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori
catalogo (oltre al costo individuale di gestione pratica). Nel caso di gruppi
precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del
contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA. Nell’ipotesi
in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi per iscritto la propria
impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere
dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo
7).
Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo
o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito,
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli
annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7), l’organizzatore
che annulla ( ex art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite
l’agente di viaggio.
La somma oggetto
della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il
consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal
precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA. L’organizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un
fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo
a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.
Qualora non
risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONI. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:
l’organizzatore ne
sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario;
il sostituto
soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10
d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti,
ai certificati sanitari;
il soggetto
subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della
cessione.(vedi scheda tecnica)
Il cedente ed il
cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad
alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi
non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata
entro il termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima
della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI. I partecipanti
dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido
per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra
esaminate obbligazioni.
Il consumatore è
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore
comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l’attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di
classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si
riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ’.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico
non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
14. LIMITI DEL RISARCIMENTO. Il risarcimento dovuto dall’organizzatore
per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità
risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente
la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di
viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare
l’importo di “2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto
dall’art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno
e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA. L’organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al
consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. RECLAMI E DENUNCE. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può
altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17. ASSICURAZIONI
a) PER ISCRIVERSI AD UN VIAGGIO MC RAVAL’S TEAM, il
consumatore è tenuto ad aderire alla polizza di assicurazione riportata alla
pagina Assicurazione.In alternativa dovrà dichiarare e, se richiesto,
dimostrare, di aver stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi
per le medesime somme assicurate, rinunciando contestualmente alla polizza
proposta da Mc Raval’s Team, salvo il pagamento della Quota di Iscrizione.
b) CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO. Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di
assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie
(vedi scheda tecnica).
18. FONDO DI GARANZIA. E’ istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi
all’estero
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 21 n.5 D.
lgs. n.111/95).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del
solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati
dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8;
art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette
clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Informativa ai sensi della Legge. Comunicazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono commessi all’estero.
Privacy. Si
informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle
disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è
diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno
trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del
consumatore.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Comunicazione obbligatoria a sensi dell’articolo 16 della
L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli
stessi sono commessi all’estero.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal
cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Mc Raval’s Team nella
veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a
Mc Raval’s Team né a titolo di organizzatore né di intermediazione di servizi.
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: Mc Raval’s Team – Via Adda, 9
20021 Bollate (MI)
Licenza Provincia di Milano nr. 51009/01 del 18-MAGGIO-2001.
Mc Raval’s Team ha stipulato, ai sensi dell’art. 20 del d.
lgs 111/95, polizza per la Responsabilità Civile Professionale n. 4141454E con
la Navale Assicurazioni SpA.
Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle
disposizioni della legge n. 27 del 16/09/96 della Regione Lombardia.
ACCONTO:
Acconto all’atto della prenotazione 25% + importo polizza
assicurativa + quota iscrizione.
SALDO:
30 giorni prima della partenza
OFFERTE SPECIALI,
PAGAMENTO CONTESTUALE ALLA DATA DI PRENOTAZIONE:
- ADVANCE BOOKING
- PRENOTA PRIMA
- OFFERTE FAMIGLIA
- OFFERTA SPECIALI
A PREZZI RIDOTTI RISPETTO
IL PREZZO
UFFICIALE DA CATALOGO
PENALI:
1) Recesso con penalità: al consumatore che recede dal
contratto prima della partenza al di fuori dei casi elencati nell’art.7 1°
comma, saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal pagamento
dell’acconto previsto, oltre al costo di apertura pratica e i premi
assicurativi, la penale nella misura, qui di seguito indicata:
- 20% della quota di partecipazione sino a trenta giorni
di calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni di
calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni di
calendario prima della partenza
- 75% della quota di partecipazione da 14 a 6 giorni di
calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
2) Le modifiche richieste dal consumatore a prenotazioni
già accettate, non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere
soddisfatte. In ogni caso la ri-chiesta di modifica comporta l’addebito per il
cliente di euro 25,82 per pratica per variazione relative a:
- modifica intestatario pratica - trattamento alberghiero
- aeroporto di partenza (voli di linea e speciali) - noleggio e servizi vari
- destinazione complesso turistico alberghiero - data di partenza
Oltre all’importo
di euro 25,82 per singola variazione, si aggiungono:
- da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza 10%
della quota di partecipazione
- da 14 a 9 giorni di calendario prima della partenza 30%
della quota di partecipazione
- da 8 a 4 giorni di calendario prima della partenza 50%
della quota di partecipazione
- da 3 a 0 giorni di calendario prima della partenza 75%
della quota di partecipazione
N.B.: la diminuzione del numero di partecipanti
all’interno di una pratica è da intendersi come annullamento parziale, pertanto
si applicano le penali esposte al punto 1.